In qualsiasi momento puoi decidere di incrementare la tua posizione previdenziale con dei contributi aggiuntivi a quelli che versi mensilmente tramite il datore di lavoro.
Ti ricordiamo che tutti i versamenti individuali – a esclusione del TFR – sono deducibili dal reddito fino al valore di € 5.300 annui. Versando contributi aggiuntivi quindi, non solo incrementerai la tua pensione complementare, ma pagherai meno tasse a fine anno.
Ricordati che sarà possibile portare in deduzione i contributi volontari solo se versati dal c/c intestato o cointestato a te.
Per effettuare il versamento dovrai procedere a compilare il Modulo Contribuzione Aggiuntiva versata direttamente dal Lavoratore in ogni sua parte e presentalo alla tua banca oppure predisponi il bonifico tramite home banking riportando i dati indicati di seguito:
- Intestatario Conto corrente PrevAer – Fondo Pensione
- Banca BFF Bank S.p.A.- Viale Scarampo, 15- 20148 Milano
- IBAN IT52S050000 1600CC0016729000
- Causale: INDIV + (codice fiscale dell’iscritto) + (cognome e nome dell’iscritto)
Se desideri effettuare un versamento volontario per un soggetto fiscalmente a carico dovrai invece compilare il Modulo versamenti volontari per i fiscalmente a carico e presentarlo alla tua banca, oppure predisporre un bonifico tramite home banking riportando i dati indicati di seguito:
- Intestatario Conto corrente PrevAer – Fondo Pensione
- Banca BFF Bank S.p.A.- Viale Scarampo, 15- 20148 Milano
- IBAN IT52S050000 1600CC0016729000
- Causale: FISCA + (codice fiscale del fiscalmente a carico) + (cognome e nome del fiscalmente a carico)
Il Fondo riceve evidenza del versamento tramite i flussi di rendicontazione bancaria e, se la causale risulta formalmente corretta, procederà alla riconciliazione automatica del versamento.
Una volta eseguito il bonifico, non è necessario inviare alcuna documentazione agli Uffici del Fondo.
Per approfondire gli argomenti scaricare:
- Documento sul regime fiscale clicca qui;
- Regolamento per i versamenti contributi aggiuntivi clicca qui;
- Regolamento Soggetti fiscalmente a carico clicca qui.
