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Anticipazioni interventi di manutenzione prima casa

Ragazzo prende appunti

L’Anticipazione può essere richiesta solo nel caso in cui l’aderente abbia maturato almeno un’anzianità pari almeno a otto anni. La richiesta potrà essere inviata al Fondo,  solo dopo aver maturato i richiamati requisiti. Qualora la stessa venisse inoltrata prima del raggiungimento dei requisiti, verrà respinta. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria (8 anni) sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale. Per il riconoscimento dell’anzianità pregressa, in assenza di trasferimento della posizione a PrevAer- Fondo Pensione, l’iscritto dovrà presentare attestazione formale dell’iscrizione da parte di altro Fondo Pensione a cui l’aderente risulta ancora iscritto per far valere l’anzianità degli otto anni di iscrizione.

La documentazione da allegare alla richiesta è la seguente:

  • copia documento d’identità e codice fiscale fronte retro (da allegare in ogni caso);
  • attestazione di titolarità del conto corrente rilasciata dalla Banca o dalle Poste (da allegare in ogni caso), clicca qui per alcuni esempi;
  • autocertificazione attestante che trattasi di prima casa di abitazione dell’iscritto. Compilare per iscritto o per figlio solo nel caso in cui non si abbia ancora la residenza presso l’immobile da ristrutturare (da allegare in ogni caso);
  • copia di idonea documentazione attestante la proprietà dell’immobile da ristrutturare (da allegare in ogni caso);
  • se gli interventi riguardano parti comuni dell’immobile, copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese: copia dichiarata conforme all’originale dall’iscritto con apposizione della propria firma della concessione, dell’autorizzazione ovvero della comunicazione di inizio dei lavori, se previste dalla normativa edilizia, e della comunicazione alla ASL, ove necessaria in base alle norme sulla sicurezza dei cantieri, ovvero autocertificazione attestante il possesso dei suddetti titoli abilitativi e che gli interventi rientrano tra quelli fiscalmente agevolabili (detrazione IRPEF) (Allegato 3 relativo invio della documentazione prevista per le varie fattispecie);
  • in presenza di una cessione del quinto dello stipendio, e/o delegazione di pagamento, e/o vincolo di natura giudiziaria, estinzione del debito o liberatoria della finanziaria/autorità giudiziaria;
  • copia delle fatture o ricevute fiscali intestate all’interessato o al condominio;
  • E’ possibile richiedere l’anticipazione presentando dei preventivi di spesa: in questo caso produrre al Fondo non appena disponibili, copia delle fatture relative attestanti le spese sostenute, delle quietanze e dei bonifici bancari o postali a comprova dell’avvenuto pagamento che dovranno pervenire al fondo nel minor tempo possibile. Dalla ricevuta deve risultare: la causale del versamento il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento (in caso di interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, dal bonifico deve risultare il codice fiscale del condominio e quello dell’amministratore o di altro condomino che effettua il pagamento). Nel caso in cui la somma erogata come anticipazione sia superiore a quella documentata come spesa l’aderente è tenuto a versare al fondo la differenza tra i due importi al fine di reintegrare la sua posizione;
  • in caso di documentazione proveniente dall’estero occorre la traduzione della documentazione stessa;
  • in caso di pagamenti in valuta non euro è necessario indicare la data di pagamento al fine dell’individuazione del rapporto di cambio ;
  • in caso di richiesta di anticipazione sulla base di preventivo, l’aderente dovrà sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di tutte le responsabilità con l’obbligo di presentare successivamente la documentazione fiscale comprovante la spesa effettivamente sostenuta che dovrà pervenire al fondo nel minor tempo possibile;
  • qualora l’anticipazione è richiesta per i figli:
    • documento rilasciato dalla competente amministrazione pubblica attestante il rapporto di parentela con l’aderente (Certificato di Stato di famiglia, Certificato di nascita)
    • copia di un valido documento d’identità  e del codice fiscale dei figlio

Fai la richiesta online dalla tua Area Riservata:

  • Questa richiesta puoi farla anche ONLINE accedendo dalla tua Area Riservata (sezione Anticipazioni) utilizzando le credenziali del Fondo, lo Spid o la CIE  clicca qui (verrà acquisita e lavorata dagli Uffici del Fondo in sicurezza e più velocemente) ;
  • Nel caso accedessi con le credenziali del Fondo  è necessario  associare un dispositivo clicca qui per le istruzioni;
  • Potrai inoltre seguire lo stato di avanzamento della tua richiesta dalla tua Area Riservata nella sezione Pratiche clicca qui per le istruzioni.  

In caso di problemi con la procedura online:

Informazioni & Istruzioni

L’Anticipazione è concessa  e riconosciuta all’aderente per le spese da sostenere per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Tali interventi devono riguardare la prima casa di abitazione dell’aderente o dei figli. Per prima casa di abitazione si intende quella di proprietà dell’iscritto o del figlio destinata alla loro residenza ovvero dimora abituale incluso l’immobile acquistato a titolo di successione ereditaria, di donazione o permuta. E’ quindi escluso il conseguimento dell’anticipazione per sostenere spese di ristrutturazione nel caso in cui l’immobile non sia di proprietà dell’aderente, o dei sui figli, ma di terzi anche laddove l’immobile sia destinato ad abitazione principale.

L’Anticipazione è concessa per i seguenti interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere anche utilizzate a fronte di oneri sostenuti per progettazione ed esecuzione dei lavori, perizie e sopralluoghi, altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento, acquisto dei materiali, oneri di urbanizzazione, IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, relazione di conformità degli interventi alle leggi vigenti e documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e agli adempimenti posti dal regolamento ministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41.

Le somme complessivamente erogate all’aderente a titolo di Anticipazione, tenuto conto di quanto liquidato anche a fronte di precedenti richieste, non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata al lordo degli oneri fiscali, incrementata delle Anticipazioni percepite e non reintegrate. L’ammontare minimo dell’Anticipazione richiedibile dal Fondo è fissato in € 500,00 (cinquecento/00) al lordo della fiscalità. Eventuali richieste ricevute dal Fondo di ammontare inferiore saranno respinte. Non è consentito presentare più di una domanda di anticipazione per volta, anche sussistendo causali diverse, così come non è consentito presentare una domanda di Anticipazione allorquando non sono completate le operazioni di liquidazione per una precedente richiesta.

L’Anticipazione è erogabile in relazione ad interventi terminati nei 12 mesi antecedenti la data della richiesta.

In presenza di un contratto di finanziamento contro cessione di quote di stipendio/salario e TFR e/o delegazione di pagamento, e/o vincolo di natura giudiziaria, deve essere prodotta l’attestazione di estinzione del debito o la liberatoria validata dalla società finanziaria e/o dal Giudice. In assenza di attestazione di estinzione del debito o liberatoria, l’anticipazione non può essere richiesta e liquidata.

Il Fondo provvede, verificata la regolarità e completezza della documentazione, all’erogazione dell’Anticipazione entro 90 giorni dalla ricezione della stessa. Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, il Fondo invia all’aderente richiesta di integrazione; in tal caso, il suddetto termine di 90 giorni decorrerà nuovamente dalla data di completamento della documentazione. L’erogazione della prestazione avverrà tramite bonifico bancario accreditato sulla base delle coordinate bancarie indicate nel modulo compilato dall’aderente. Sarà possibile seguire lo Stato di avanzamento della pratica e del pagamento collegandosi alla Sezione pratiche dell’area riservata.

Qualora la richiesta di anticipazione sia corredata da documentazione preliminare o provvisoria (preventivi di spesa, …) dovrà essere inviata la documentazione definitiva a chiusura della richiesta erogata. Il Fondo provvederà a sollecitare gli aderenti che non hanno inviato la documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute. Non sarà possibile erogare ulteriori anticipazioni agli aderenti che non abbiano provveduto all’invio della documentazione comprovante le spese sostenute per precedenti anticipazioni e non abbiano restituito le somme non giustificate.

Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere reintegrate dall’aderente, ai sensi dell’art. 11, comma 8 del D. Lgs. 252/2005, in qualsiasi momento, anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di deducibilità di euro 5.164,57. Per le modalità operative contattare il Fondo.

Per approfondimenti: 

si rimanda al Documento sulle anticipazioni clicca qui e al Documento sul Regime fiscale clicca qui

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