Prestazioni
Anticipazioni spese sanitarie
L’Anticipazione può essere richiesta in qualsiasi momento da parte dell’aderente per spese a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli, per terapie interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche per un importo massimo della posizione maturata del 75%.
La documentazione da allegare alla richiesta è la seguente:
- copia documento d’identità e codice fiscale fronte retro (da allegare in ogni caso);
- attestazione di titolarità del conto corrente rilasciata dalla Banca o dalle Poste (da allegare in ogni caso), clicca qui per alcuni esempi;
- certificazione a cura della struttura pubblica competente (ASL, ospedali, medico di base del SSN) del carattere straordinario della terapia o dell’intervento;
- copia delle fatture o ricevute fiscali intestate all’interessato relative agli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale (da allegare in ogni caso);
- consenso al trattamento dei dati personali secondo l’informativa resa dal Fondo ai sensi del Regolamento EU 679/2016 rilasciato dall’iscritto richiedente (da allegare in ogni caso);
- in caso di richiesta di anticipazione sulla base di preventivo, l’aderente dovrà sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di tutte le responsabilità con l’obbligo di presentare successivamente la documentazione fiscale comprovante la spesa effettivamente sostenuta;
- in caso di documentazione proveniente dall’estero occorre la traduzione della certificazione;
- in caso di fatture in valuta non euro è necessario indicare la data di pagamento al fine dell’individuazione del rapporto di cambio;
- qualora l’anticipazione è richiesta per il coniuge o i figli è necessario allegare:
- documento rilasciato dalla competente amministrazione pubblica attestante il rapporto di parentela con l’aderente (Certificato di Stato di famiglia, Certificato di nascita, certificato di matrimonio);
- copia di un valido documento d’identità e del codice fiscale dei figli o del coniuge;
- consenso al trattamento dei dati personali secondo l’informativa resa dal Fondo ai sensi del Regolamento EU 679/2016, rilasciato dal coniuge o dai figli o, se minori, da chi ne esercita la potestà genitoriale o da chi ne ha la legale rappresentanza.
Fai la richiesta online dalla tua Area Riservata:
- Questa richiesta puoi farla anche ONLINE accedendo dalla tua Area Riservata (sezione Anticipazioni) utilizzando le credenziali del Fondo, lo Spid o la CIE clicca qui (verrà acquisita e lavorata dagli Uffici del Fondo in sicurezza e più velocemente) ;
- Nel caso accedessi con le credenziali del Fondo è necessario associare un dispositivo clicca qui per le istruzioni;
- Potrai inoltre seguire lo stato di avanzamento della tua richiesta dalla tua Area Riservata nella sezione Pratiche clicca qui per le istruzioni.
In caso di problemi con la procedura online:
- contatta info@prevaer.it;
- scarica il modulo di richiesta cartaceo e segui le istruzioni clicca qui
Informazioni & Istruzioni
Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie connesse alla terapia o all’intervento, purché debitamente documentate, quali le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dall’aderente e quelle sostenute dal familiare per prestare assistenza al beneficiario della prestazione.
Le somme complessivamente erogate all’aderente a titolo di Anticipazione, tenuto conto di quanto liquidato anche a fronte di precedenti richieste, non possono eccedere il 75% della posizione individuale maturata al lordo degli oneri fiscali, incrementata delle Anticipazioni percepite e non reintegrate.
L’ammontare minimo dell’Anticipazione richiedibile dal Fondo è fissato in € 500,00 (cinquecento/00) al lordo della fiscalità. Eventuali richieste ricevute dal Fondo di ammontare inferiore saranno respinte. Non è consentito presentare più di una domanda di anticipazione per volta, anche sussistendo causali diverse, così come non è consentito presentare una domanda di Anticipazione allorquando non sono completate le operazioni di liquidazione per una precedente richiesta.
L’Anticipazione può essere richiesta entro 180 giorni dall’effettuazione della spesa.
Il Fondo valutata la particolare necessità e urgenza delle spese documentate da idonea previsione di spesa, può corrispondere all’aderente le somme necessarie prima della terapia o dell’intervento, sulla base di idoneo preventivo di spesa sottoscritto e rilasciato dalla struttura sanitaria presso cui l’intervento sarà effettuato; l’aderente in tal caso si impegna ad inviare la relativa copia della fattura ed a restituire la differenza nel caso in cui la fattura risulti inferiore al preventivo.
L’attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche non preclude all’aderente la possibilità di scelta della struttura sanitaria, anche privata, italiana od estera, presso la quale effettuare la terapia o l’intervento.
In presenza di un contratto di finanziamento contro cessione di quote di stipendio/salario e TFR e/o delegazione di pagamento, e/o vincolo di natura giudiziaria, deve essere prodotta l’attestazione di estinzione del debito o la liberatoria validata dalla società finanziaria e/o dal Giudice, in assenza, l’anticipazione sarà liquidata all’aderente nei limiti dei 4/5 dell’importo netto spettante; il restante 1/5 sarà trattenuto sulla posizione dell’iscritto a garanzia del debito residuo.
Il Fondo provvede, alla verificata della regolarità e completezza della documentazione, all’erogazione dell’Anticipazione entro 90 giorni dalla ricezione della stessa. Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, il Fondo invia all’aderente richiesta di integrazione; in tal caso, il suddetto termine di 90 giorni decorrerà nuovamente dalla data di completamento della documentazione. L’erogazione della prestazione avverrà tramite bonifico bancario accreditato sulla base delle coordinate bancarie indicate nel modulo compilato dall’aderente. Sarà possibile seguire lo Stato di avanzamento della pratica e del pagamento collegandosi alla Sezione pratiche dell’area riservata.
Non sarà possibile erogare ulteriori anticipazioni agli aderenti che non abbiano provveduto all’invio della documentazione comprovante le spese sostenute per precedenti anticipazioni e non abbiano restituito le somme non giustificate.
Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere reintegrate dall’aderente, ai sensi dell’art. 11, comma 8 del D. Lgs. 252/2005, in qualsiasi momento, anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di deducibilità di euro 5.164,57. Per le modalità operative contattare il Fondo.
Per approfondimenti:
si rimanda al Documento sulle anticipazioni clicca qui e al Documento sul Regime fiscale clicca qui