Prestazioni
Anticipazioni acquisto prima casa
L’Anticipazione può essere richiesta solo nel caso in cui l’aderente abbia maturato almeno un’anzianità pari almeno a otto anni. La richiesta potrà essere inviata al Fondo, solo dopo aver maturato i richiamati requisiti. Qualora la stessa venisse inoltrata prima del raggiungimento dei requisiti, verrà respinta. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria (8 anni) sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale. Per il riconoscimento dell’anzianità pregressa, in assenza di trasferimento della posizione a PrevAer- Fondo Pensione, l’iscritto dovrà presentare l’attestazione formale dell’iscrizione da parte di altro Fondo Pensione a cui l’aderente risulta ancora iscritto per far valere l’anzianità degli otto anni di iscrizione.
La documentazione da allegare alla richiesta è la seguente:
- copia documento d’identità e codice fiscale fronte retro (da allegare in ogni caso);
- attestazione di titolarità del conto corrente rilasciata dalla Banca o dalle Poste (da allegare in ogni caso) clicca qui per alcuni esempi;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio o autocertificazione attestante che trattasi di prima casa di abitazione e che l’iscritto o il figlio non è titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare, né titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni (da allegare in ogni caso);
- dichiarazione di voler trasferire, entro 18 mesi dall’acquisto dell’abitazione, la propria residenza presso l’immobile acquistato (da allegare in ogni caso);
- in caso di acquisto da terzi, è necessario allegare alla domanda copia dell’atto notarile di compravendita, altrimenti copia del preliminare di compravendita (successivamente dovrà essere prodotto il rogito definitivo); qualora l’efficacia del contratto preliminare di compravendita sia subordinato all’ottenimento di un mutuo, è necessario produrre la dichiarazione di accettazione del mutuo da parte dell’Istituto mutuante; qualora il contratto preliminare di compravendita non sia redatto da un notaio, è necessario allegare anche la copia degli assegni e/o bonifici bancari versati a titolo di caparra confirmatoria all’atto della sottoscrizione;
- in caso di acquisto in cooperativa, occorre produrre, in via provvisoria, copia dell’estratto notarile del libro dei soci attestante la prenotazione dell’alloggio, il contratto di appalto sottoscritto dall’iscritto o dal legale rappresentante della cooperativa e la documentazione degli esborsi sostenuti; in via definitiva, non appena disponibile, dovrà prodursi copia dell’atto pubblico di assegnazione dell’alloggio e copia delle quietanze e dei bonifici degli acconti pagati;
- in caso di costruzione in proprio
- qualora siano presentati preliminari di compravendita o preventivi di spesa l’aderente dovrà sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di tutte le responsabilità con l’obbligo di presentare successivamente il rogito definitivo e la documentazione fiscale comprovante la spesa effettivamente sostenuta che dovranno pervenire al fondo nel minor tempo possibile;
- in presenza di una cessione del quinto dello stipendio, e/o delegazione di pagamento, e/o vincolo di natura giudiziaria, estinzione del debito o liberatoria della finanziaria/autorità giudiziaria;
- in caso di documentazione proveniente dall’estero occorre la traduzione della certificazione;
- in caso di fatture in valuta non euro è necessario indicare la data di pagamento al fine dell’individuazione del rapporto di cambio.
- qualora l’anticipazione è richiesta per il coniuge o i figli:
- documento rilasciato dalla competente amministrazione pubblica attestante il rapporto di parentela con l’aderente (Certificato di Stato di famiglia, Certificato di nascita, certificato di matrimonio);
- copia di un valido documento d’identità e del codice fiscale dei figli o del coniuge, qualora l’anticipazione sia richiesta in loro favore.
Fai la richiesta online dalla tua Area Riservata:
- Questa richiesta puoi farla anche ONLINE accedendo dalla tua Area Riservata (sezione Anticipazioni) utilizzando le credenziali del Fondo, lo Spid o la CIE clicca qui (verrà acquisita e lavorata dagli Uffici del Fondo in sicurezza e più velocemente) ;
- Nel caso accedessi con le credenziali del Fondo è necessario associare un dispositivo clicca qui per le istruzioni;
- Potrai inoltre seguire lo stato di avanzamento della tua richiesta dalla tua Area Riservata nella sezione Pratiche clicca qui per le istruzioni.
In caso di problemi con la procedura online:
- contatta info@prevaer.it;
- scarica il modulo di richiesta cartaceo e segui le istruzioni clicca qui.
Informazioni & Istruzioni
L’Anticipazione è concessa all’aderente per le spese da sostenere a fronte dell’acquisto, per sé o per i figli, della prima casa. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all’acquisto, purché debitamente documentate. Si considera prima casa di abitazione quella destinata a residenza o dimora abituale e per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto. L’Anticipazione può essere richiesta anche nel caso in cui l’acquisto della prima abitazione risulti effettuato del tutto o in parte dal coniuge dell’aderente purché tra i coniugi vi sia il regime di comunione dei beni e l’aderente abbia i requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni in materia di imposte indirette.
Le somme complessivamente erogate all’aderente a titolo di Anticipazione, tenuto conto di quanto liquidato anche a fronte di precedenti richieste, non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata al lordo degli oneri fiscali, incrementata delle Anticipazioni percepite e non reintegrate. L’ammontare minimo dell’Anticipazione richiedibile dal Fondo è fissato in € 500,00 (cinquecento/00) al lordo della fiscalità. Eventuali richieste ricevute dal Fondo di ammontare inferiore saranno respinte. Non è consentito presentare più di una domanda di anticipazione per volta, anche sussistendo causali diverse, così come non è consentito presentare una domanda di Anticipazione allorquando non sono completate le operazioni di liquidazione per una precedente richiesta.
Non è concessa l’anticipazione in caso di successivo acquisto di pertinenza della prima casa di abitazione già di proprietà dell’iscritto. E’ altresì escluso il conseguimento dell’anticipazione per l’acquisto della proprietà di immobili che non comportino oneri a carico dell’iscritto, come nel caso di acquisti a titolo gratuito (ad esempio in caso di donazione). Ai fini dell’erogazione dell’Anticipazione, sono prese in considerazione le seguenti tipologie: acquisto da terzi, acquisto in cooperativa, costruzione in proprio. L’Anticipazione non può essere richiesta decorsi 18 mesi dal perfezionamento dell’acquisto o dall’assegnazione dell’alloggio limitatamente agli acquisti in cooperativa. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all’acquisto, purché debitamente documentate.
In presenza di un contratto di finanziamento contro cessione di quote di stipendio/salario e TFR e/o delegazione di pagamento, e/o vincolo di natura giudiziaria, deve essere prodotta l’attestazione di estinzione del debito o la liberatoria validata dalla società finanziaria e/o dal Giudice. In assenza di attestazione di estinzione del debito o liberatoria, l’anticipazione non può essere richiesta e liquidata.
Il Fondo provvede, verificata la regolarità e completezza della documentazione, all’erogazione dell’Anticipazione entro 90 giorni dalla ricezione della stessa. Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, il Fondo invia all’aderente richiesta di integrazione; in tal caso, il suddetto termine di 90 giorni decorrerà nuovamente dalla data di completamento della documentazione. L’erogazione della prestazione avverrà tramite bonifico bancario accreditato sulla base delle coordinate bancarie indicate nel modulo compilato dall’aderente. Sarà possibile seguire lo Stato di avanzamento della pratica e del pagamento collegandosi alla Sezione pratiche dell’area riservata.
Qualora la richiesta di anticipazione sia corredata da documentazione preliminare o provvisoria (atto preliminare di compravendita, atto di prenotazione alloggio per acquisto in cooperativa, fatture che attestino i pagamenti …), dovrà essere inviata la documentazione definitiva a chiusura della richiesta erogata. Il Fondo provvederà a sollecitare gli aderenti che non hanno inviato la documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute. Non sarà possibile erogare ulteriori anticipazioni agli aderenti che non abbiano provveduto all’invio della documentazione comprovante le spese sostenute per precedenti anticipazioni e non abbiano restituito le somme non giustificate.
Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere reintegrate dall’aderente, ai sensi dell’art. 11, comma 8 del D. Lgs. 252/2005, in qualsiasi momento, anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di deducibilità di euro 5.164,57. Per le modalità operative contattare il Fondo.
Per approfondimenti:
si rimanda al Documento sulle anticipazioni clicca qui e al Documento sul Regime fiscale clicca qui