Fino al 30 giugno 2026, al momento del pensionamento, l’aderente poteva scegliere tra la riscossione di una quota in capitale e la conversione del montante residuo in una rendita vitalizia generalmente erogata da una compagnia assicurativa convenzionata con il Fondo pensione.
Dal 1° luglio 2026 si aggiungono nuove opzioni, erogate direttamente dal Fondo pensione, espressamente qualificate dalla legge come «prestazioni pensionistiche»:
- la rendita a durata definita;
- i prelievi liberamente determinabili;
- l’erogazione frazionata del montante accumulato – disponibile dal 31 ottobre 2026.
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