La legge di bilancio 2018 ha introdotto una nuova forma di prestazione dei Fondi Pensione.
In caso di cessazione dell’attività lavorativa, se si sono maturati almeno 20 anni di contribuzione nel regime pensionistico obbligatorio di appartenenza (INPS) e si è iscritti alle forme pensionistiche complementari da almeno 5 anni, è possibile richiedere che il capitale accumulato sia erogato, in tutto o in parte, in forma di Rendita integrativa temporanea anticipata” (R.I.T.A.), con un anticipo massimo di 5 anni rispetto alla data di maturazione dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia.
Fermo restando la cessazione dell’attività lavorativa e i cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è possibile richiedere la R.I.T.A. anche in caso di inoccupazione per un periodo di tempo superiore ai ventiquattro mesi e si maturerà l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi.
La R.I.T.A. avvantaggia la flessibilità in uscita dal mondo del lavoro, favorendo l’accesso alla Pensione, attraverso l’erogazione, da parte di PrevAer, di una prestazione trimestrale di capitale periodica fino al raggiungimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.
Per approfondimenti:
- Scarica la Modulistica ed Informativa per la R.I.T.A. – Clicca qui
- Scarica lo Statuto (Parte III) e la Nota Informativa (Sezione II Le prestazioni pensionistiche) – Clicca qui
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