Prevaer e gli effetti derivanti dalla ristrutturazione del gruppo Alitalia – Aggiornamento

 

 

Riportiamo di seguito le varie possibilità in applicazione delle normative vigenti che regolano la materia in caso di dimissioni volontarie, licenziamenti o ricorso a cassa integrazione:
•in caso di licenziamento o di dimissioni volontarie: la posizione nel Fondo può essere lasciata aperta anche in assenza di contribuzione; ciò significa che la stessa potrà essere nel tempo riattivata o trasferita ad altro Fondo in occasione di un nuovo rapporto di lavoro; ovvero riscattata quando l’interessato lo riterrà più opportuno: in questo caso l’aliquota fiscale applicata sui contributi versati sarà pari al 23%;
•in caso di passaggio dei dipendenti alla CAI o in altre aziende destinatarie degli attuali asset del gruppo Alitalia: è stato richiesto per i lavoratori assunti provenienti dalle società del gruppo iscritti a Prevaer, il riconoscimento automatico dell’iscrizione al Fondo senza soluzione di continuità, salva diversa volontà dell’iscritto. In alternativa se le nuove aziende non accetteranno il riconoscimento automatico di Prevaer i lavoratori potranno:

a. lasciare aperta la posizione nel Fondo e ripresentare un nuovo modello di adesione alla nuova azienda, garantendosi in tal modo la continuità contributiva;
b. riscattare la posizione accantonata alla data del licenziamento, compilando l’apposito modello di liquidazione scaricabile dalla sezione modulistica del sito www.prevaer.it e ripresentare un nuovo modulo di adesione alla nuova azienda

•in caso di procedure di cassa integrazione ordinaria, straordinaria: tenuto conto che permane il requisito di partecipazione al Fondo in quanto il rapporto di lavoro è sospeso, la Commissione di Vigilanza, vista la fattispecie caratterizzata da un periodo di inoccupazione tra un minimo di 12 mesi e un massimo di 48 mesi, riconosce la possibilità di richiedere il riscatto parziale (50%) della posizione maturata con tassazione agevolata.

Il riscatto totale potrà essere richiesto alla fine dei 4 anni di inoccupazione ovvero in caso di cessazione della cassa integrazione per nuova occupazione o pensionamento o in caso di accesso alla mobilità.
Per quanto attiene il TFR si chiarisce che durante tutto il periodo di Cassa integrazione, secondo quanto previsto dall’art. 2120 cc, per il lavoratore continua la maturazione del trattamento di fine rapporto ed erogato dall’azienda (nel caso di iscrizione al Fondo versato a Prevaer) oppure in caso di impossibilità di pagamento da parte dell’azienda il TFR, in base alla normativa vigente, sarà erogato dall’INPS fino al termine del periodo di Cassa integrazione. Le varie opzioni sopra elencate sono state sinteticamente esposte e quindi per ulteriori chiarimenti, con particolare riferimento alla convenienza o meno di riscattare la propria posizione in questo delicato momento di turbolenza dei mercati finanziari, potete rivolgervi agli uffici del Fondo al numero 06/65650501 o 06/65650239 o inviare una mail a info@prevaer.it .

 

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