L’Anticipazione può essere richiesta solo nel caso in cui l’aderente abbia maturato almeno un’anzianità pari almeno a otto anni. La richiesta potrà essere inviata al Fondo, via solo dopo aver maturato i richiamati requisiti. Qualora la stessa venisse inoltrata prima del raggiungimento dei requisiti, verrà respinta. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria (8 anni) sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale. Per il riconoscimento dell’anzianità pregressa, in assenza di trasferimento della posizione a PrevAer, l’iscritto dovrà presentare attestazione formale dell'iscrizione da parte di altro Fondo Pensione a cui l'aderente risulta ancora iscritto per far valere l'anzianità degli otto anni di iscrizione.
La documentazione da allegare alla richiesta è la seguente:
- copia del documento d’identità e del codice fiscale (da allegare in ogni caso)
- attestazione di titolarità del conto corrente rilasciata dalla Banca o dalle Poste (da allegare in ogni caso) clicca qui per alcuni esempi
- in presenza di una cessione del quinto dello stipendio, e/o delegazione di pagamento, e/o vincolo di natura giudiziaria, estinzione del debito o liberatoria della finanziaria/autorità giudiziaria
- attestazione formale dell’iscrizione da parte di altro Fondo Pensione a cui l’aderente risulta ancora iscritto per far valere l’anzianità degli 8 anni di iscrizione (eventuale – in caso di anzianità nel Fondo inferiore a 8 anni)
Fai la richiesta online dalla tua Area riservata:
- Questa richiesta puoi farla anche ONLINE accedendo all’Area Riservata (sezione Anticipazioni) clicca qui (verrà acquisita e lavorata dagli Uffici del Fondo in sicurezza e più velocemente)
- E' necessario in tal caso associare il tuo smarthphone clicca qui per le istruzioni
- Potrai inoltre seguire lo stato di avanzamento della tua richiesta collegandoti alla sezione Pratiche della tua Area Riservata
In caso di problemi con la produra online:
- contatta Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
- scarica il modulo di richiesta cartaceo e segui le istruzioni clicca qui
Informazioni & Istruzioni
La richiesta potrà essere inviata al Fondo, solo dopo aver maturato i richiamati requisiti. Qualora la stessa venisse inoltrata prima del raggiungimento dei requisiti, verrà respinta.
Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria (8 anni) sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale. Per il riconoscimento dell’anzianità pregressa, in assenza di trasferimento della posizione a PrevAer, l’iscritto dovrà inviare copia di un estratto conto della forma pensionistica precedente, aggiornato alla data della richiesta.
L’anticipazione è concessa all’aderente per ulteriori sue esigenze per un importo massimo del 30% della posizione individuale maturata, incrementata delle precedenti anticipazioni percepite e non reintegrate, e al netto della tassazione calcolata per legge. Le somme complessivamente erogate all’aderente a titolo di Anticipazione, tenuto conto di quanto liquidato anche a fronte di precedenti richieste, non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata al lordo degli oneri fiscali, incrementata delle Anticipazioni percepite e non reintegrate.
L’ammontare minimo dell’Anticipazione richiedibile dal Fondo è fissato in € 500,00 (cinquecento/00) al lordo della fiscalità. Eventuali richieste ricevute dal Fondo di ammontare inferiore saranno respinte. Non è consentito presentare più di una domanda di anticipazione per volta, anche sussistendo causali diverse, così come non è consentito presentare una domanda di Anticipazione allorquando non sono completate le operazioni di liquidazione per una precedente richiesta.
La richiesta di anticipazione per ulteriori esigenze non necessità di essere corredata da alcuna documentazione giustificativa di spesa.
In presenza di un contratto di finanziamento contro cessione di quote di stipendio/salario e TFR e/o delegazione di pagamento, e/o vincolo di natura giudiziaria, deve essere prodotta l’attestazione di estinzione del debito o la liberatoria validata dalla società finanziaria e/o dal Giudice. In assenza di attestazione di estinzione del debito o liberatoria, l’anticipazione non può essere richiesta e liquidata.
Il Fondo provvede, verificata la regolarità e completezza della documentazione, all’erogazione dell’Anticipazione entro 90 giorni dalla ricezione della stessa. Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, il Fondo invia all’aderente richiesta di integrazione; in tal caso, il suddetto termine di 90 giorni decorrerà nuovamente dalla data di completamento della documentazione. L’erogazione della prestazione avverrà tramite bonifico bancario accreditato sulla base delle coordinate bancarie indicate nel modulo compilato dall’aderente. Sarà possibile seguire lo Stato di avanzamento della pratica e del pagamento collegandosi alla Sezione pratiche dell’area riservata.
Non sarà possibile erogare ulteriori anticipazioni agli aderenti che non abbiano provveduto all’invio della documentazione comprovante le spese sostenute per precedenti anticipazioni e non abbiano restituito le somme non giustificate.
Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere reintegrate dall’aderente, ai sensi dell’art. 11, comma 8 del D. Lgs. 252/2005, in qualsiasi momento, anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di deducibilità di euro 5.164,57. Per le modalità operative contattare il Fondo.
Per approfondimenti: si rimanda al Documento sulle anticipazioni clicca qui e al Documento sul Regime fiscale clicca qui.