Deducibilità dei contributi versati
I contributi versati al Fondo sono deducibili dal reddito imponibile entro il limite annuo di € 5.164,57. I contributi deducibili nella misura indicata sono:
- i contributi a carico lavoratore e a carico azienda versati dal datore di lavoro;
- i contributi volontari versati al Fondo tramite bonifico bancario (versamenti volontari);
- i contributi versati in favore di un familiare fiscalmente a carico.
La deduzione fiscale dei contributi a carico del lavoratore e dell’azienda avviene direttamente in busta paga. In questo modo sarà l’azienda a dedurre i contributi dal reddito evitando l’onere di portarli in deduzione in sede di dichiarazione dei redditi.
Per i versamenti volontari e i contributi in favore di un soggetto fiscalmente a carico, versati tramite bonifico bancario, invece la deduzione deve essere fatta dal lavoratore in sede di dichiarazione dei redditi. Nel calcolo di cui sopra non è ricompreso l’ammontare del TFR.
Tassazione di favore sui rendimenti finanziari
I rendimenti realizzati dal Fondo sono assoggettati a un’imposta sostitutiva inferiore alla tassazione di altri strumenti finanziari a cui si applica un’imposta del 26% (la “Legge di Stabilità 2015” ha fissato la tassazione al 20% con eccezione dei rendimenti dei titoli pubblici che restano tassati al 12,5%).
Tassazione agevolata sulle prestazioni
Le Prestazioni Pensionistiche, anticipazioni e riscatti erogati prima del pensionamento usufruiscono di un trattamento fiscale di favore, rispetto alla tassazione applicata dall’azienda.
In particolare, sui contributi versati dall’01/01/2007 per:
- le prestazioni pensionistiche;
- le anticipazioni per spese sanitarie;
- i riscatti parziali al 50% in caso di disoccupazione;
- i riscatti in caso di decesso;
- i riscatti in caso di invalidità con riduzione della capacità lavoro a meno di un terzo;
- i riscatti per inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi;
è prevista un’aliquota di tassazione del 15%. Tale aliquota si riduce dello 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo, fino a un minimo del 9%.
Per approfondimenti:
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